È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, un’Associazione nazionale senza scopo di lucro denominata “MELAINSANA”. La denominazione sociale dell’Associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con l’acronimo “ETS” e diventerà “MELAINSANA ETS”.
L’associazione ha sede in Piazza Franklin Delano Roosevelt, 3, Bologna (BO) CAP 40123. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statuaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
Non è consentita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. L’Associazione ha durata illimitata.
Premesse
L’associazione vuole essere un luogo di incontro e dialogo tra diverse realtà, idee e in definitiva persone. I “portici” della nostra “piazza” sono contenuti di vario tipo. L’obiettivo è, dunque, fornire alle persone gli strumenti, gli spunti e le occasioni per entrare in una relazione di formazione e arricchimento continua e reciproca. Il nostro metodo è sintetizzato dal nostro motto: “Pensa. Parla. Crea.” La riflessione, la discussione e la sintesi in un atto di creazione che diventi uno spunto ulteriore per innescare il circolo virtuoso, fanno di Melainsana non una vetrina di prodotti ma un’officina di idee, progetti ed eventi.
Attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:
1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. I D. Lgs. n. 117/2017);
2) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
3) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
In particolare, l’Associazione intende promuovere, studiare, organizzare e realizzare attività, eventi e iniziative che perseguano i suoi valori.
L’Associazione, a titolo di esempio e non come elenco tassativo, potrà, in Italia e all’estero, direttamente o tramite convenzioni o accordi, per sé o per conto di terzi, da sola o in partnership, anche ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, promuovere, studiare, organizzare e realizzare negli ambiti sopra identificati eventi e iniziative quali:
– progetti di utilità sociale;
– ricerche e approfondimenti;
– borse di studio, premi, assegni di ricerca;
– seminari, corsi, attività in genere di formazione (professionale e non), educazione, istruzione e orientamento;
– mostre, esposizioni, musei, convegni, conferenze, presentazioni, rappresentazioni, happenings;
– pubblicazioni, video, fotografie, strumenti di comunicazione multimediali;
– elaborazione e attuazione politiche, strategie, strumenti organizzativi, attività di informazione, comunicazione e diffusione, sul tema della valorizzazione delle diversità e per la rimozione di ostacoli e pregiudizi di qualsiasi tipo;
– consulenza a imprese, organismi pubblici e privati e cooperative;
– in genere ogni altra iniziativa e progetto utili per il perseguimento degli obiettivi associativi;
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività secondarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
L’Associazione inoltre potrà:
– costituire strutture organizzative idonee a compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari;
– assumere le partecipazioni e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
– svolgere attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
– esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti; e compiere infine tutti quegli atti e svolgere quelle attività che appaiono rispondenti al raggiungimento dei fini associativi;
– designare e nominare i propri rappresentanti negli Enti, Organi e Commissioni, in cui sia richiesta la rappresentanza dell’Associazione;
– stabilire e stipulare accordi, partnership, convenzioni con altre associazioni e istituzioni, anche riconoscendo in tutto o in parte in automatico ai loro aderenti lo status di associati;
– realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività associative e di quelle a esse direttamente connesse.
L’associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
L’attività associativa si rivolge a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
Attualmente gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei soci
– Consiglio Direttivo
– Presidente
– Proboviro
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
Possono far parte dell’Associazione, impegnandosi al perseguimento degli obiettivi Associativi e rispettandone lo Statuto:
– Le persone fisiche;
– Le persone giuridiche
– associazioni riconosciute e non riconosciute
– enti pubblici e privati
– imprese
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato.
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro e non oltre trenta giorni ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel Libro dei Soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione.
In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
– per decesso;
– per recesso;
– per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
– per esclusione:
— in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
— in caso di persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci hanno diritto a:
– partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
– eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso in cui il soggetto sia minore di età esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
– chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
– formulare proposte agli organi direttrici nell’ambito dei programmi dell’Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
– essere informati sull’attività associativa;
– esaminare i libri sociali.
I soci sono tenuti a:
– rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
– essere in regola con il versamento della quota associativa;
– non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
– contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.
L’assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (Art. 24 c.4 D. Lgs. 117/2017) purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che interviene e vota.
Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente per mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno otto giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabili per la prima e la seconda convocazione ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o di un decimo degli associati ne avvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad un’adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l’assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall’Organo direttivo.
Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei penti all’ordine del giorno.
Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, quest’ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall’orario di convocazione.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto al voto.
Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (cfr. art. 21, III comma, c.c. e sent. Cass. Civ. n. 1408/1993).
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
– approva il bilancio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
– delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio direttivo;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
– destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuo o proposti dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea straordinaria:
– sulle modifiche dello statuto sociale;
– sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 22.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da un membro eletto a maggioranza tra i presenti.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il Consiglio direttivo può costituire tra i suoi componenti una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo:
– nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario;
– cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– predispone bilancio o rendiconto;
– stabilisce l’entità della quota associativa annuale e di eventuali contributi accessori;
– delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti e di esclusione deli associati;
– provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e gestire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.
Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell’Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.
Il Consiglio direttivo è di regola convocato almeno due volte all’anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi d in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo.
In caso di accertato definito impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra soci, tra soci ed organi dell’Associazione, o internamente tra organi dell’associazione è di esclusiva competenza di un arbitro unico eletto a maggioranza dall’Assemblea dei soci.
L’Organo di controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea dei soci o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo, se nominato:
– vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui gli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’Organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Associazione deve tenere:
– il Libro dei soci
– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
– il Libro dei volontari.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;
– contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– entranti derivati da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzare al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzare al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi ecc.);
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsare dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività presentata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro centoventi giorni dal termine dell’esercizio stesso.
Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.
I documenti del bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.